venerdì 22 ottobre 2021

Come fare un reclamo per l'energia elettrica o il gas

L’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e Ambiente  (di  seguito  Autorità)  ha  istituito  lo  Sportello  per  il  consumatore  Energia  e Ambiente, presso Acquirente Unico S.p.A., al fine di fornire informazioni ed assistenza ai clienti  finali e ai consumatori  produttori  di  energia  elettrica  e  gas  ed  agli  utenti  del servizio idrico integrato. 

 

 

 

Per sporgere un reclamo scritto è possibile scrivere a

SPORTELLO PER IL CONSUMATORE ENERGIA E AMBIENTE c/o Acquirente Unico Spa 

Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma
controversie.sportello@acquirenteunico.it - info.sportello@acquirenteunico.it

Quello che vi consiglio assolutamente è di inviare una PEC, che ha lo stesso valore legale di una raccomandata a/r, agli indirizzi  

protocollo@pec.arera.it 

protocollo.aeegsi@pec.energia.it 

gabinetto.aeeg@pec.energia.it

Oltre che al vostro fornitore di energia elettrica o gas. 

Dopo di ciò, il fornitore deve fornire risposta scritta motivata entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo scritto. Qualora la risposta scritta motivata non venga inviata entro il termine indicato, la società di vendita dovrà riconoscere al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico.  

In assenza di risposta al reclamo da parte del fornitore o in  presenza  di  risposta  ritenuta  insoddisfacente,  la  controversia  rappresentata  potrà trovare soluzione attraverso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (conciliazione.arera.it), che mette in relazione il cliente finale ed il fornitore alla presenza e con il supporto di un conciliatore esperto nei settori di competenza dell’Autorità.

COME RICHIEDERE LA CONCILIAZIONE

1. Il Servizio Conciliazione mette in relazione il cliente finale e l’operatore (venditore e/o distributore) alla presenza e con il supporto di un conciliatore esperto nella materia, che aiuterà le parti a trovare un accordo per risolvere la controversia.  

La domanda di conciliazione presso il Servizio può essere presentata dopo 40 giorni dall’invio del reclamo all’operatore o subito dopo aver ricevuto risposta non soddisfacente su tutte le materie di luce e gas, ad esclusione delle controversie oggetto del Servizio SMART Help elencate di seguito. Sono escluse anche le controversie di natura tributario-fiscale, quelle non azionabili perché prescritte o promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).  

Il tentativo di conciliazione avviene on-line al fine di minimizzare l’impegno delle parti, previa registrazione al sito http://www.portalesportello.it/ in modo semplice e veloce. I clienti finali domestici che si rivolgono al Servizio senza l’ausilio di un delegato possono presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta o fax.  

Oltre che presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità la domanda di conciliazione può essere presentata presso altri organismi qualificati, iscritti in un elenco istituito dall’Autorità (tra cui gli organismi di conciliazione paritetica, ai quali partecipano le associazioni di consumatori). L’elenco è pubblicato sul sito http://www.arera.it/ e sul sito http://www.sportelloperilconsumatore.it/.

2.  Il  Servizio  SMART  Help  fornisce  soluzioni  su  specifiche  controversie.  Si  tratta  di Procedure Speciali Risolutive che permettono di avere soluzioni veloci in materia di:

a. bonus  sociale,  per  i  casi  di  mancata  validazione  delle  domande  di  bonus  già ammesse  dai  Comuni  da  parte  del  distributore,  mancata  o  ritardata  erogazione  del bonus  da  parte  del  distributore/venditore,  contestazione  di  procedure  di  recupero avviate ai sensi del Regolamento Recuperi Bonus Elettrico e Bonus Gas;

b.  doppia  fatturazione,  per  i  casi  in  cui  il  cliente  finale    a  seguito  di  cambio  del venditore riceve due bollette per il medesimo periodo di fornitura;

c. mancata erogazione di un indennizzo automatico, per i casi in cui un indennizzo già riconosciuto come dovuto dal venditore/distributore non è però stato corrisposto, entro i termini massimi previsti dalla regolazione;

d.  corrispettivo  di  morosità  -  CMOR  -  nel  settore  elettrico  -  per  i  casi  di  errori nell'addebito  da  parte  venditore  entrante,  di  richieste  di  addebito  del  Cmor  in assenza dei requisiti previsti dalla regolazione, di mancato annullamento del Cmor a seguito di pagamento dell'intera posizione debitoria; il CMOR è un indennizzo richiesto dal venditore precedente per morosità non sanate alla chiusura del contratto; 

e. contratti contestati: supporto sugli strumenti di tutela per i clienti finali, anche con riferimento a procedure di ritorno con il precedente fornitore.

3.  Il  Servizio  SMART  Info  consente  al  cliente  di  ottenere  velocemente  informazioni puntuali  (si  tratta  di  Procedure  Speciali  Informative),  non  nella  sua  disponibilità  o  non facilmente reperibile presso il proprio venditore, sui seguenti argomenti:

a.  nominativo  dell’attuale  fornitore  di  luce  o  gas  e  data  a  partire  dalla  quale decorre il cambio di fornitore;

b.  nominativo del fornitore controparte del  contratto  di  cui  il  cliente  intende richiedere la voltura (per il settore elettrico e per il settore gas); 

c.  importo  e  fornitore  richiedente  il  corrispettivo  di  morosità  (CMOR)  nel  settore elettrico, relativo a morosità pregresse.

Vi ricordo, infine, che lo Sportello garantisce anche i seguenti ulteriori servizi:

a. risposta  a quesiti telefonici e scritti in merito ai diritti dei consumatori di luce e gas, agli strumenti di tutela ed alla regolazione nei settori di competenza dell’Autorità

b.  il  numero  verde  800.166.654  è un servizio gratuito offerto dall’Autorità sia per chiamate da mobile sia da fisso e che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, esclusi festivi;

c.  acquisizione  di  segnalazioni  dei  clienti  o  utenti  finali  su  fatti  o  disservizi  ritenuti rilevanti e gravi, ai fini della trasmissione all'Autorità.

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